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D.Lvo 22/01/2004 n. 286. Con la costituzione della Commissione sono soppresse la Commissione consultiva per il cinema e la Commissione per il credito cinematografico di cui al Decreto-Legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 650, nonchè la Commissione lungometraggi, cortometraggi e film per ragazzi, di cui al Decreto legislativo 21 novembre 1998, n. 492. Note all'art. 8: - Il Decreto-Legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante: «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», e convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 650 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249. - Il Decreto legislativo 21 novembre 1998, n. 492, recante: «Disposizioni correttive ed integrative del Decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, Decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, Decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e Decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1999, n. 16, supplemento ordinario. Art. 9. Film ammessi ai benefici 1. Possono essere ammessi ai benefici del presente Decreto i film che presentano qualità culturali o artistiche o spettacolari, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, e che rispettano il disposto del comma 3. L'accertamento dei requisiti è effettuato, dopo la visione del film, dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), che accerta altresì, per i film riconosciuti di interesse culturale, la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto precedentemente valutato. L'accertamento della mancanza dei requisiti comporta la decadenza dai benefici già concessi. 2. Non sono ammessi ai benefici previsti dal presente Decreto i film prodotti esclusivamente dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici. 3. Fatte salve le disposizioni contenute nella Legge 10 aprile 1962, n. 165, per i film che contengono inquadrature di marchi e prodotti, comunque coerenti con il contesto narrativo, è previsto un idoneo avviso che rende nota la partecipazione delle ditte produttrici di detti marchi e prodotti ai costi di produzione del film. Con Decreto ministeriale, sentito il Ministero per le attività produttive, sono stabilite le relative modalità tecniche di attuazione. Nota all'art. 9: -La Legge 10 aprile 1962, n. 165, recante: «Divieto della propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1962, n. 111. Art. 10. Incentivi alla produzione 1. A favore delle imprese di produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente Decreto, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5, è concesso, su istanza dell'interessato diretta al Direttore generale competente, a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione, un contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi inferiori ad un limite minimo fissato con il Decreto ministeriale di cui al comma 3. 2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato prioritariamente all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film e finanziati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il residuo entra nel patrimonio dell'impresa anche al fine del reinvestimento, da parte del medesimo beneficiario, nella produzione di film che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5, secondo le modalità indicate nel Decreto ministeriale di cui al comma 4. 3. La misura percentuale del contributo di cui al comma 1 è articolata con criterio progressivo in base a scaglioni, per gli incassi fino ad un ammontare stabilito con il Decreto ministeriale di cui al comma 4. Per gli incassi superiori a tale ammontare, si applica il medesimo criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel Decreto ministeriale di cui al comma 4, di un limite massimo ammissibile a contributo, determinato in base al costo di produzione del film, attestato da società di certificazione e revisione legalmente riconosciute. 4. Con Decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalità tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalità dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonchè le modalità tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati. Con il medesimo Decreto sono, altresì, definite la periodicità di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Società italiana degli autori ed editori, di seguito denominata: «SIAE», ai sensi dell'articolo 11, comma 2, come corrispettivo del servizio di rilevazione. 5. Per i film di cui al comma 1 è riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo comma 1. Il contributo è erogato nella percentuale stabilita con il Decreto ministeriale di cui al comma 4. 6. Il contributo di cui al comma 1 è revocato nei casi di violazione delle prescrizioni del Decreto ministeriale di cui al comma 4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilità, per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza del medesimo soggetto finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato. Nota all'art. 10: - La Legge 30 aprile 1985, n. 163, recante: «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104. Art. 11. Liquidazione degli incentivi alla produzione 1. Il contributo a favore dell'impresa di produzione, previsto all'articolo 10 del presente Decreto, è liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla SIAE e da questa comunicati all'autorità amministrativa competente, con una periodicità almeno trimestrale, secondo le modalità tecniche stabilite nel Decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 4. La liquidazione del contributo è subordina-ta al deposito di una copia negativa del film presso la Cineteca nazionale. 2. Una percentuale del contributo di cui al comma 1 è liquidata, come corrispettivo per il servizio reso, alla SIAE. La misura di detta percentuale è definita nel Decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 4. 3. Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dei film di cui all'articolo 10, comma 1, è liquidato nei termini e con le modalità di cui al comma 1. Art. 12. Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche 1. È istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche. 2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto a) sul fondo speciale di cui all'articolo 27 della Legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni b) sul fondo particolare di cui all'articolo 28 della Legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni c) sul fondo di intervento di cui all'articolo 2 della Legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni d) sul fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della Legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni e) sul fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del Decreto-Legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 1 marzo 1994, n. 153. I fondi di cui alle citate leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971, n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonchè per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo. 4. Con Decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalità di cui al comma 3. 5. Con Decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonchè le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi. 6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente Decreto, nonchè la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residuata all'esito delle domande valutate secondo il regime transitorio di cui all'articolo 27, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono, altresì, le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato. 7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. 8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata per un periodo di dodici mesi, a partire dall'entrata in vigore del presente Decreto, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. Note all'art. 12: - Il testo degli articoli 27 e 28 della Legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1965, n. 282, è il seguente: «Art. 27 (Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro - Comitato per il credito). - È costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale per la corresponsione, per una durata non superiore a due anni, di contributi sugli interessi sui mutui concessi, per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale dalla predetta Sezione sul suo fondo ordinario o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite. Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilità annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata non superiore a cinque anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche in attività da almeno dieci anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio, o per la costruzione di sale cinematografiche situate in comuni dove non esistano esercizi cinematografici. I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti su mutui che non superino per ciascuna sala cinematografica la somma di 50 milioni di lire o comunque sulla parte di tali mutui non eccedente la cifra indicata. Il fondo di cui al primo comma è alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma annuale di lire 700.000.000 per ogni esercizio finanziario a partire dall'esercizio 1965. L'assegnazione dei contributi sugli interessi avrà inizio dal 1° gennaio 1965 con l'aliquota del 3 per cento. Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro con il fondo di cui all'art. 3 della Legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'art. 32 della Legge 31 luglio 1956, n. 897. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge il Ministro per il turismo e lo spettacolo, d'intesa con il Ministro per il tesoro, provvederà all'emanazione di un regolamento che stabilisca le modalità di gestione del fondo di cui al primo comma e le norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, l'investimento temporaneo delle eventuali disponibilità del fondo medesimo, nonchè la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi.». «Art. 28 (Fondo particolare). - È istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Stato, di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 250.000.000 per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a film ispirati a finalità |
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